Profilo della Società
2i Servizi Energetici S.r.l, costituita nel 2019 in joint venture da 2i Rete Gas S.p.A. (secondo operatore nel settore nazionale della distribuzione del gas naturale) e da Tekne Esco S.r.l. (energy service company del gruppo Tekne che si occupa di building engineering), è una società attiva nello sviluppo e nella commercializzazione in favore di enti pubblici e privati di iniziative di efficientamento energetico.
Servizi Offerti
Nello specifico 2i Servizi Energetici S.r.l. effettua studi di fattibilità e di finanziabilità su interventi relativi a immobili, impianti di riscaldamento e di illuminazione; realizza analisi ingegneristiche, diagnosi energetiche, progetti definitivi ed esecutivi, volti a valutare lo stato attuale dei siti e il margine di sviluppo e di ottimizzazione del rendimento energetico degli stessi, anche attraverso l’eventuale introduzione di nuove soluzioni tecnologiche innovative.
Attraverso i link predisposti di seguito è possibile scaricare per consultazione i principali documenti di indirizzo adottati dalla Società:
- Modello di organizzazione e gestione (ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231)
Il Modello di organizzazione e gestione (ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) adottato da 2i Servizi Energetici S.r.l. si compone di una "parte generale", in cui vengono descritti, tra l’altro, i contenuti del D. Lgs. 231/2001, gli obiettivi e il funzionamento del Modello, i compiti dell’organo di controllo chiamato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso, il regime sanzionatorio, e delle "parti speciali", che riguardano le diverse tipologie di reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche previste (ex D. Lgs 231/2001).
Modello di organizzazione e di gestione (parte generale) 2i Servizi Energetici S.r.l
- Codice etico
Il Codice Etico adottato da 2i Servizi Energetici S.r.l. definisce in dettaglio i principi etici e comportamentali ai quali la società e i rispettivi collaboratori (nonché tutte le altre persone indicate come destinatarie del Codice Etico) sono tenuti ad ispirarsi e conformarsi nello svolgimento delle attività. Il Codice Etico, facente parte del Modello di organizzazione e gestione, declina inoltre i principi stessi nell’ambito dei rapporti che la società intrattiene con gli stakeholder principali fornendo precisi criteri di condotta che devono essere seguiti dalla società in dette relazioni sin dal loro sorgere.
Codice Etico 2i Servizi Energetici S.r.l
- Whistleblowing
2i Servizi Energetici S.r.l. ha adeguato il sistema già esistente di raccolta e gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti riguardanti l’operato della società alle disposizioni del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche “Decreto”) che, approvato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, disciplina la protezione delle persone (di cui all’Art. 3. “Ambito di applicazione soggettivo” del Decreto) che segnalano violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni, di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (di cui all’Art. 1. “Ambito di applicazione oggettivo” del Decreto) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, quando ricorrono specifiche condizioni (di cui all’Art.16 “Condizioni per la protezione della persona segnalante” del Decreto).
Ai sensi di quanto disposto dal suddetto Decreto, la società ha dunque, tra l’altro, attivato, ulteriori specifici canali interni per ricevere le segnalazioni whistleblowing, confermando nel contempo in capo all’Organismo di Vigilanza la competenza a gestire le procedure di trattamento di tali segnalazioni, così come dettagliatamente descritto nel Codice Etico, costituente parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione.
I canali di segnalazione interna attivati, in conformità con quanto disposto dal suddetto Decreto, sono stati progettati e vengono gestiti in modo tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Canali di segnalazione interna
TIPOLOGIA |
RIFERIMENTI SPECIFICI |
Posta elettronica crittografata |
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Centralino telefonico dedicato della Capogruppo |
+39 02 93899 300 |
Lettera
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2i Servizi Energetici S.r.l -Organismo di Vigilanza Codice Etico - Via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano |
Comunicazione orale |
Su richiesta della persona segnalante all’Organismo di Vigilanza, da fissarsi entro |
2i Servizi Energetici S.r.l., stante gli adeguamenti attuati in conformità alle previsioni del sopraccitato Decreto, ha altresì provveduto ad aggiornare anche l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, volta a descrivere in modo puntuale le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali del segnalante e dei dati personali comunque contemplati nelle segnalazioni in argomento.
Canali di segnalazione esterna
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell’art.7 del D. Lgs n. 24/2023 se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle condizioni (di cui all’Art. 6 “Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna” del Decreto), di seguito richiamate:
a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I canali e le procedure che disciplinano la segnalazione esterna sono quelli previsti dall’art. 6 e dagli artt. seguenti sino all’art.14 del D. Lgs. n.24/2023.